Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 24/06/1992 n. 57

3. Aerazione Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

4. Temperatura

4.1. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale in servizio permanente, dei gabinetti, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve soddisfare alla destinazione specifica di questi locali.

4.2. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono consentire di evitare un eccessivo soleggiamento, tenuto conto del tipo di lavoro e dell'uso del locale.

5. Illuminazione naturale e artificiale I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

6. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

6.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

6.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

6.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

7. Finestre e lucernari dei locali

7.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

7.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro e altresì per i lavoratori presenti.

8. Porte e portoni

8.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

8.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

8.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

8.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

9. Vie di circolazione Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

10. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

11. Dimensione e volume d'aria dei locali I locali di lavoro devono avere una superficie ed un'altezza che consentano ai lavoratori di eseguire il loro lavoro senza rischio per la sicurezza, la salute o il benessere. Sezione II - Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali

1. Stabilità e solidità

1.1. I posti di lavoro mobili o fissi situati in elevazione o in profondità devono essere solidi e stabili, tenendo conto:

- del numero di lavoratori che li occupano

- dei carichi massimi che essi possono essere chiamati a sopportare e della loro ripartizione

-delle influenze esterne che essi possono subire. Qualora il supporto e gli altri componenti di questi posti di lavoro non presentino una stabilità intrinseca, bisognerà assicurare la loro stabilità con mezzi di fissaggio appropriati e sicuri per evitare ogni spostamento intempestivo o involontario dell'intero posto di lavoro o di parti di esso.

1.2. Verifica La stabilità e la solidità devono essere verificate in maniera appropriata e in particolar modo dopo una eventuale modifica dell'altezza o della profondità del posto di lavoro.

2. Impianti di distribuzione di energia

2.1. Gli impianti di distribuzione di energia del cantiere, segnatamente quelli soggetti ad influenze esterne, devono essere regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione.

2.2. Gli impianti esistenti prima dell'inizio del cantiere devono essere identificati, verificati e chiaramente segnalati. 2.3. Le eventuali linee elettriche aeree devono essere, per quanto possibile, deviate al di fuori dell'area del cantiere o messe fuori tensione. Se ciò non fosse possibile, si devono prevedere barriere o avvertenze affinché i veicoli e gli impianti vengano mantenuti a distanza. Adeguati avvertimenti e una protezione sospesa devono essere previsti nel caso in cui veicoli del cantiere si trovino a dover passare sotto le linee.

3. Influenze atmosferiche I lavoratori devono essere protetti contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

4. Caduta di oggetti I lavoratori devono essere protetti contro la caduta di oggetti, con mezzi collettivi ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo tale da evitarne il crollo o il ribaltamento. Se necessario, si devono prevedere passaggi coperti sul cantiere o rendere impossibile l'accesso alle zone pericolose.

5. Cadute dall'alto

5.1. Le cadute dall'alto debbono essere prevenute materialmente mediante, in particolare, solidi parapetti sufficientemente alti dotati almeno di un fermapiede, di un corrimano e di un corrente intermedio o altro mezzo equivalente.

5.2. I lavori in elevazione possono essere effettuati, in linea di massima, soltanto con attrezzature appropriate o attraverso dispositivi di protezione collettiva quali parapetti, piattaforme o reti di sicurezza. Nel caso in cui l'utilizzazione di queste attrezzature sia esclusa per via della natura dei lavori, bisogna prevedere adeguati mezzi d'accesso ed utilizzare cinghie o altri mezzi di sicurezza ed ancoraggio.

6. Impalcature e scale a pioli

6.1. Tutte le impalcature devono essere adeguatamente progettate, costruite e sottoposte a manutenzione in modo tale da evitarne il crollo o lo spostamento accidentale.

6.2. Le piattaforme di lavoro, le passerelle e le scale delle impalcature devono essere costruite, dimensionate, protette e utilizzate in modo tale da evitare la caduta delle persone o la loro esposizione alla caduta di oggetti.

6.3. Le impalcature devono essere ispezionate da una persona competente:

a) prima della loro messa in servizio;

b) in seguito, ad intervalli periodici;

c) dopo qualsiasi modifica, periodo di inutilizzazione, esposizione ad intemperie o a scosse sismiche o qualsiasi altra circostanza che abbia potuto comprometterne la resistenza o la stabilità.

6.4. Le scale a pioli debbono avere una resistenza sufficiente ed essere correttamente sottoposte a manutenzione. Esse devono essere utilizzate correttamente, in luoghi appropriati e conformemente al loro uso.

6.5. Le impalcature mobili devono essere assicurate contro gli spostamenti involontari.

7. Apparecchi di sollevamento

7.1. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento, compresi i loro elementi costitutivi, i loro ganci, i loro ancoraggi ed i loro sostegni devono essere:

a) ben progettati e costruiti ed avere una resistenza sufficiente per l'utilizzazione cui sono destinati;

b) correttamente montati e utilizzati;

c) mantenuti in buono stato di funzionamento;

d) verificati e sottoposti a prove e controlli periodici in base alle vigenti disposizioni giuridiche;

e) manovrati da lavoratori qualificati che abbiano ricevuto una formazione adeguata.

7.2. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento deve recare, in modo visibile, l'indicazione del valore del suo carico massimo.

7.3. Gli apparecchi di sollevamento così come i loro accessori non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati

8. Veicoli e macchine da sterro e movimentazione del materiale

8.1. Tutti i veicoli e le macchine da sterro e movimentazione del materiale debbono essere:

a) ben progettati e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi dell'ergonomia;

b) mantenuti in buono stato di funzionamento;

c) utilizzati correttamente.

8.2. I conducenti e gli operatori dei veicoli e delle macchine da sterro e movimentazione del materiale debbono avere un'adeguata formazione.

8.3. Si devono prendere misure preventive per evitare la caduta di veicoli e di macchine da sterro e movimentazione del materiale negli scavi o nell'acqua.

8.4. All'occorrenza, le macchine da sterro nonché le macchine per movimentazione del materiale devono essere dotate di strutture concepite per proteggere il conducente dal rischio di venir schiacciato, in caso di ribaltamento della macchina e contro la caduta di oggetti.

9. Impianti, macchine, attrezzature

9.1. Gli impianti, le macchine e le attrezzature, compresi gli utensili con o senza motore, devono essere:

a) di buona concezione e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi dell'ergonomia;

b) mantenuti in buono stato di funzionamento;

c) utilizzati esclusivamente per i lavori per i quali sono stati progettati;

d) manovrati da lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata forma zione.

9.2. Gli impianti e gli apparecchi sotto pressione debbono essere verificati e sottoposti a prove e controlli regolari, secondo la vigente normativa.

10. Scavi, pozzi, lavori sotterranei, gallerie, sterri

10.1. Si devono prendere adeguate precauzioni nel caso di scavi, pozzi, lavori sotterranei o gallerie:

a) mediante puntellatura o sostegno a scarpa adeguati;

b) per prevenire i pericoli relativi alla caduta di una persona, di materiali o di oggetti, o all'irruzione di acque;

c) per provvedere ad una ventilazione sufficiente di tutti i posti di lavoro, mantenendo un'atmosfera respirabile che non sia pericolosa o nociva per la salute;

d) per consentire ai lavoratori di mettersi al sicuro in caso d'incendio o di irruzione di acque o di materiali.

10.2. Prima dell'inizio dello sterro, si devono prendere delle misure per individuare e ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla presenza di cavi sotterranei e altri sistemi di distribuzione.

10.3. Si devono prevedere vie sicure per penetrare nelle zone degli scavi ed uscirne.

10.4. I cumuli di materiali di sterro, i materiali ed i veicoli in movimento devono essere tenuti a distanza dai luoghi di scarico. Si devono costruire, all'occorrenza, adeguate barriere.

11. Lavori di demolizione Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo:

a) devono essere accertate precauzioni, metodi e procedure adeguate;

b) i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

12. Intelaiature metalliche o di cemento, armature ed elementi prefabbricati pesanti

12.1. Le intelaiature metalliche o di cemento e i loro elementi, le armature, gli elementi prefabbricati o i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere montati e smontati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

12.2. Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall'instabilità temporanea di una struttura.

12.3. Le armature, i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere concepiti e calcolati, montati e mantenuti in modo da poter sopportare senza rischi le sollecitazioni che possono essere loro imposte.

 

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